| ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO ICI 2008 |
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili ICI - Anno 2008 Gentile Contribuente,
In tutti i casi in cui il destinatario della presente NON fosse tenuto al pagamento dell'imposta per l'anno 2008 può ritenere nulla la presente comunicazione. Di seguito vengono riepilogate tutte le aliquote e detrazioni di imposta applicabili per l'anno in corso:
Deliberazione Consiglio Comunale n.10 del 21/04/2008 e D.L. 93/2008 A DECORRERE DALL'ANNO 2008 È ESCLUSA dall'Imposta Comunale sugli Immobili, di cui al D.Lgs. 504/1992, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (e le relative pertinenze) ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 - A8 - A9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota del 3.6 e la detrazione di € 103,29.
L'esenzione per l'abitazione principale non ha modificato i criteri per la sua definizione, né quelli generali di applicazione dell'imposta. Non è stato infatti abrogato l'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 il quale indica come abitazione principale quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente. Salvo prova contraria, l'abitazione principale è quella di residenza anagrafica.
" le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8 comma 4 D.Lgs. 504/1992); LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: Ai fini del regolamento Comunale sull' I.C.I. sono considerate pertinenze dell'abitazione il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, e che è utilizzata conformemente alla tipologia catastale L'assimilazione all'abitazione principale opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita ad essa. PER GLI ALTRI IMMOBILI SONO RICONFERMATE LE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI VIGENTI NEL 2007
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